Con il D.Lgs. n. 26 del 7 marzo 2023 è stata data attuazione alla Direttiva UE 2019/2161 “per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori” c.d. direttiva Omnibus, modificando così il Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005). Le nuove disposizioni sono in vigore già dal 2 aprile 2023 ad eccezione di quelle relative alla riduzione dei prezzi che si applicheranno invece a partire dal 1 luglio 2023.
La nuova direttiva è rivolta al settore dell’e-commerce B2C (transazioni commerciali tra azienda -business o professionista- e consumatore finale) e si pone come obbiettivo di rafforzare la tutela del consumatore rispetto a pratiche commerciali scorrette che influenzano molto spesso le scelte d’acquisto degli utenti. Proprio per questo, il legislatore europeo da una parte ha introdotto molteplici obblighi informativi in capo al professionista e dall’altra, ha modificato duramente il sistema sanzionatorio in materia di pratiche commerciali scorrette.
Tutte le novità della direttiva ruotano attorno al principio di trasparenza in virtù del quale il venditore deve garantire la massima trasparenza possibile affinché, l’utente medio possa acquistare consapevolmente.
• Annunci di riduzione del prezzo.
Nell’ipotesi in cui il professionista voglia applicare un ribasso del prezzo di un prodotto, il nuovo articolo 17 bis D.Lgs. n. 206/2005 lo obbliga a dover indicare il prezzo precedente più basso applicato nei trenta giorni precedenti all’applicazione del ribasso, senza però dover indicare la percentuale di sconto. Nel caso di riduzione del prezzo progressivo, se nei trenta giorni riduco il prezzo del prodotto, dovrò indicare sempre il prezzo precedente e cioè il prezzo del primo ribasso applicato nei 30 giorni precedenti.
Attenzione però, tale normativa non sostituisce quella relativa alle vendite straordinarie ossia saldi stagionali, liquidazione (in caso di cessazione dell’attività, trasferimento o cessione dell’azienda) e promozioni occasionali (es. Black Friday) disciplinata dal D.Lgs. n. 114 del 1998. Infatti, in tutte queste ipotesi resta l’obbligo per il professionista di indicare la percentuale di sconto (art. 15 D.lgs. n.114/98) e in più il prezzo precedente più basso applicato al prodotto nei trenta giorni precedenti l’applicazione del ribasso (nuovo art. 17 bis).
Pertanto, il professionista per tutelarsi nei confronti dei terzi, è bene che si munisca di un apposito prezziario in modo da poter dimostrare che il prezzo indicato sul prodotto è effettivamente quello applicato nei trenta giorni precedenti all’applicazione del ribasso.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del nuovo art. 17 bis Cod. Cons. i prodotti immessi sul mercato da un periodo inferiore di tempo di 30 giorni: in tal caso, però, occorrerà indicare, oltre al prezzo precedente anche il lasso temporale in cui lo stesso è stato effettivamente applicato. Inoltre, il succitato articolo non si applica ai prezzi di lancio, alla vendita dei prodotti digitali, alle vendite sottocosto, ai prodotti agricoli e alimentari deperibili . [ 1 ]
• Garantire l’attendibilità delle recensioni online.
Con l’entrata in vigore della direttiva Omnibus l’attendibilità delle recensioni non può più essere messa in dubbio! Infatti, al fine di garantire un e-commerce più sicuro, il legislatore europeo ha espressamente vietato la creazione e la manipolazione delle recensioni. Pertanto, il professionista che vuole rendere visibili le recensioni dei suoi consumatori, dovrà prima verificare che l’autore della stessa sia un consumatore che abbia acquistato o usato effettivamente il prodotto e, in tal caso, specificare che le recensioni sono state oggetto di tale controllo apponendo una dicitura della portata seguente “recensioni verificate”. Invece, in caso contrario il venditore dovrà specificare che le recensioni pubblicate non sono state sottoposte a verifica. L’attendibilità della recensione può essere appurata tramite tool esterni che garantiscono di provare, anche nei confronti di aziende terze, che il flusso delle recensioni sia effettivo.
Diversamente, se il prodotto viene venduto tramite altre piattaforme di marketplace quali ad esempio Amazon, Zalando ed Asos, il professionista è esonerato da qualsiasi responsabilità se per le recensioni richieste dalla piattaforma, non ne venga dichiarata l’attendibilità.
• Clausole vessatorie.
Ulteriore importante novità riguarda il contenuto dei Termini e Condizioni contrattuali. Ai sensi del nuovo art. 37 bis co. 2 bis Cod.Cons., se all’interno del contratto sono inserite clausole, considerate vessatorie ai sensi degli artt. 33 e 34 Cod.Cons., queste non solo saranno dichiarate nulle (nullità di protezione già precedentemente disciplinata ex art. 36 Cod. Cons.) ma in più, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) applicherà al professionista una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 5.000,00 sino ad un massimo di € 10.000.000,00.
• Dual Quality.
Un’altra pratica commerciale vietata dal legislatore europeo è disciplinata all’art. 21 co. 2 del Codice del Consumo, la c.d. Dual Quality, per cui il professionista promuove un bene, in uno Stato membro, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, mentre questo bene ha una composizione o caratteristiche significativamente diverse, salvo ovviamente laddove ciò sia giustificato da fattori legittimi e oggettivi.
• Obblighi di informazione supplementari per i contratti conclusi su marketplace.
Al fine di non indurre l’utente in inganno, il legislatore ha imposto l’obbligo per il fornitore del marketplace di indicare in maniera chiara e comprensibile i parametri che determinano la classificazione delle offerte presentate al consumatore sulla base della sua ricerca e sull’importanza di tali parametri relativamente ad altri. In più, se la controparte contrattuale, ossia il terzo che offre il servizio o il bene, è un altro professionista o un consumatore il professionista dovrà informare il consumatore che al contratto non si applicano i diritti del consumatore, ma le norme civilistiche che disciplinano i rapporti B2b.
• Garanzia legale.
Nei contratti diversi da quelli conclusi a distanza e/o negoziati fuori dai locali commerciali, il professionista è obbligato a informare in modo chiaro e comprensibile dell’esistenza della garanzia legale di conformità sui beni e anche delle garanzie convenzionali ove previste.
• Diritto di recesso.
Resta fermo il termine dei 14 giorni per recedere da un contrato concluso a distanza o fuori dai locali commerciali; invece, è stato prolungato a 30 giorni il periodo di recesso per i contratti conclusi in occasione di visite non richieste di un professionista presso l’abitazione di un consumatore o di escursioni organizzate per promuovere o vendere prodotti ai consumatori.
Tuttavia, nell’ipotesi in cui il professionista non renda edotto il consumatore delle condizioni, termini e procedure per esercitare il suddetto diritto, il periodo di recesso termina dodici mesi dopo la fine di tale periodo. Diversamente, se le informazioni sono rese dopo i 14 giorni o i 30 giorni del periodo di recesso, ma entro i dodici mesi, i rispettivi periodi cominciano a decorrere dal giorno in cui il consumatore riceve l’informazione.
• Sanzioni.
Come già accennato, il legislatore europeo è intervenuto anche e soprattutto sul sistema sanzionatorio innalzando a 10 milioni il massimo della pena irrogabile in materia di pratiche commerciali scorrette e di clausole vessatorie (art. 33 e 34 Cod.Cons). Per di più, in caso di violazione di norme consumistiche a carattere europeo l’importo massimo della sanzione irrogata dall’AGCM è pari al 4% del fatturato annuo del professionista realizzato in Italia ovvero negli Stati Membri dell’UE interessati.
Non solo, ma il professionista che non rispetta le norme relative agli annunci di riduzione del prezzo è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 516,00 sino a massimo di € 3.098,00.
Infine, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n.28/2023 il consumatore che venga leso da pratiche commerciali scorrette, potrà adire il Giudice ordinario al fine di ottenere il risarcimento del danno, riduzione del prezzo o la risoluzione contrattuale.
[ 1 ]
“Che per loro natura o nella fase della loro trasformazione potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione. Sono altresì considerati deperibili i prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aw superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5” art.2 co. 1 lett. m) D.lgs. n.198/21.
Nonché “i prodotti agricoli e alimentari prodotti agricoli e alimentari: a) preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni; b) sfusi, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni; c) prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aw superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5; d) tutti i tipi di latte” art. 4 co. 5 bis D.lgs. n.198/21. [torna all’articolo]