FAQ del Garante Privacy – Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo
Il Garante Privacy in data 17 febbraio u.s. ha provveduto ad enucleare delle c.d. FAQ (Frequently Asked Questions) ed a rispondere ai relativi quesiti al fine di voler fornire informazioni utili alle imprese, enti ed amministrazioni pubbliche affinché possano applicare correttamente la disciplina sulla protezione dei dati personali nel contesto emergenziale, anche al fine di prevenire possibili trattamenti illeciti di dati personali e di evitare inutili costi di gestione o possibili effetti discriminatori.
Le domande formulate sono state le seguenti:
- Il datore di lavoro può chiedere ai propri dipendenti di vaccinarsi contro il Covid per accedere ai luoghi di lavoro e per svolgere determinate mansioni, ad esempio in ambito sanitario?
- Il datore di lavoro può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati?
- Il datore di lavoro può chiedere conferma della vaccinazione direttamente ai lavoratori?
Rispondendo ai suddetti quesiti il Garante Privacy ha enucleato i seguenti principi e norme di comportamento:
ATTIVITÀ
CONSENTITE
Il datore di lavoro PUÒ acquisire i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati (es. art. 18 comma 1, lett. c), g) e bb) d.lgs. n. 81/2008).
ATTIVITÀ
NON CONSENTITE
Il datore di lavoro NON può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l‘avvenuta vaccinazione anti Covid-19.
Il medico competente NON può comunicare al datore di lavoro i nominativi dei dipendenti vaccinati.
In aggiunta, sulla base del considerando n. 43 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione dei dipendenti non può essere considerato lecito neppure qualora il datore di lavoro abbia ricevuto il consenso al trattamento da parte dei dipendenti stessi.
Ciò in quanto il consenso in questo caso non può costituire una valida condizione di liceità in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo.
In attesa di un intervento del legislatore nazionale che eventualmente imponga la vaccinazione anti Covid-19 quale condizione per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni, il Garante ha chiarito inoltre che nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario, si applicano le disposizioni vigenti sulle “misure speciali di protezione” previste per tali ambienti lavorativi (art. 279 del d.lgs. n. 81/2008).
Anche in questi casi, solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario e il contesto lavorativo, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti.
Il datore di lavoro deve quindi limitarsi ad attuare, sul piano organizzativo, le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità.
ADR S.r.l. rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore delucidazione in merito.